Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 set 1956
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 11 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI - CORTESE - MATTARELLA CASSIANI Visto, il Guardasigilli: MORO
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