Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 8 set 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, con annesso scambio di Note, conclusa a Porto Principe il 14 giugno 1954.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-07-19;933#art-1