Art. 8 · LEGGE 18 luglio 1956, n. 753

Art. 8

LEGGE 18 luglio 1956, n. 753

In vigore dal 12 ago 1956
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, in propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57, le variazioni compensative connesse con la attuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384 del 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, i. 1472 e del decreto legislativo 9 maggio 1948, n. 810, nonchè delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MEDICI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-07-18;753#art-8