Art. 7 · LEGGE 18 luglio 1956, n. 753

Art. 7

LEGGE 18 luglio 1956, n. 753

In vigore dal 12 ago 1956
La composizione della razione viveri in natura, ai mitari che ne hanno il godimento, nonchè le intenzioni di vitto e i generi di conforto da attribuire militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle anesse tabelle (appendice n. 1).
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