Art. 6
LEGGE 18 luglio 1956, n. 753
In vigore dal 12 ago 1956
Per l'esercizio finanziario 1956-57 il numero massimo di sottufficiali che potranno finire dell'indennità di specializzazione di cui all' della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 1.978 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.100 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
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