Art. 4
LEGGE 18 luglio 1956, n. 753
In vigore dal 12 ago 1956
Per l'esercizio finanziario 1956-57 la. somma di cui all' della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi degli Enti aeronautici, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti medesimi, è fissata in lire 500.000.000.
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