Art. 15 · LEGGE 12 luglio 1956, n. 735

Art. 15

LEGGE 12 luglio 1956, n. 735

In vigore dal 11 ago 1956
A copertura del maggiore onere derivante dalla istituzione del posto di organico di presidente del Magistrato per il Po sono ridotti di quattro i posti di organico del ruolo degli assistenti del Genio civile, dei quali tre degli assistenti ed uno dei primi assistenti.
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