Art. 1 · LEGGE 12 luglio 1956, n. 735

Art. 1

LEGGE 12 luglio 1956, n. 735

In vigore dal 14 nov 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Magistrato per il Po, con sede in Parma: 1) studia e predispone il piano generale per la sistemazione idraulica del Po, compreso il suo delta, e dei suoi affluenti; 2) assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di ispezione per il Po, nonchè quelli spettanti al Magistrato alle acque di Venezia, al Provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ed agli altri Provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle Regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti per le opere idrauliche, classificate e non classificate, per le opere di bonifica idraulica ed irrigui, per le opere di sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po, compreso il suo della, nonchè per ogni altra opera che comunque possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti ; 3) dirige il servizio di piena del Po e di tutti i corsi di acque che interessano il suo bacino imbrifero; 4) promuove e coordina l'attività di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico nel settore delle opere indicate al precedente n. 2.
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