Art. 6 · LEGGE 11 luglio 1956, n. 699

Art. 6

LEGGE 11 luglio 1956, n. 699

In vigore dal 5 ago 1956
Il personale assunto con arruolamento straordinario ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, può, a richiesta, essere mantenuto in servizio, nella posizione e con il grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente o per il collocamento a riposo od in congedo del personale di ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il servizio prestato dal personale suddetto presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è valutabile, agli effetti del trattamento di quiescenza, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo e si applica a tal fine la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO
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