Art. 17 · LEGGE 30 giugno 1956, n. 775

Art. 17

LEGGE 30 giugno 1956, n. 775

In vigore dal 2 ago 1956
Le variazioni di stipendio di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, e 17 agosto 1955, n. 767, si intendono assorbite negli assegni di sede effettivamente percepiti dagli impiegati locali ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-06-30;775#art-17