Art. 1 · LEGGE 25 giugno 1956, n. 615

Art. 1

LEGGE 25 giugno 1956, n. 615

In vigore dal 21 lug 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il primo comma dell'art. 56 delle "Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne", approvate con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, è sostituito con il seguente: "Per gli attraversamenti si devono in genere usare conduttori nudi, salvo il caso di linee elettriche a tensione non maggiore di 1200 volt corrente continua o di 500 volt corrente alternata, per i quali è ammesso l'uso di conduttore isolato con gomma, carte e tessili impregnati o con materiale termoplastico oppure con altri materiali che, non essendo ancora stati regolamentati dal C.E.I., siano stati approvati dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o, per le linee di loro proprietà e pertinenza, da altre Amministrazioni dello Stato. È ammesso anche, qualunque sia la tensione di linea, far uso di cavi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - CORTESE - ROMITA - ANGELINI - BRASCHI Visto, il Guardasigilli: MORO
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