Art. 1
LEGGE 20 giugno 1956, n. 658
In vigore dal 31 lug 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare, le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.
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