Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 ago 1956
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla loro entrata in vigore, con le limitazioni stabilite con l'articolo precedente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO
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