Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 lug 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali: Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 4 agosto 1951; Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi l'11 luglio 1952; Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 30 giugno 1953.
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