Art. 9
LEGGE 16 maggio 1956, n. 562
In vigore dal 10 lug 1956
Ai collocatori di I, II e III classe è attribuita una retribuzione ed i relativi aumenti periodici nei limiti e alle condizioni fissati rispettivamente per le qualifiche di primi applicati, applicati ed alunni d'ordine previste dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
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