Art. 3
LEGGE 16 maggio 1956, n. 562
In vigore dal 10 lug 1956
Al funzionamento degli Uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si provvede con un contingente di seimila collocatori, così ripartiti nelle seguenti qualifiche:
collocatori di I classe...................... 600
collocatori di II classe...................... 1.200
collocatori di III classe...................... 4.200
I collocatori possono, per esigenze di servizio e compatibilmente con le distanze, essere incaricati di esplicare i loro compiti in più Comuni o più frazioni di Comune.
L'Ufficio provinciale del lavoro dovrà stabilire e comunicare ai lavoratori dei Comuni interessati o delle frazioni interessate i giorni in cui il collocatore presta servizio nei Comuni o nelle frazioni stesse.
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