Art. 2
LEGGE 16 maggio 1956, n. 562
In vigore dal 10 lug 1956
Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, i posti disponibili nel grado iniziale della carriera esecutiva (gruppo C) del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono riservati entro il limite massimo di un terzo ai collocatori di cui al successivo che, non avendo superato l'età di 15 anni, abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi relativi.
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