Art. 13 · LEGGE 16 maggio 1956, n. 562

Art. 13

LEGGE 16 maggio 1956, n. 562

In vigore dal 10 lug 1956
Ai corrispondenti di cui al precedente articolo sarà corrisposto mensilmente un compenso forfettario ragguagliato a giorno. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da adottare di concerto col Ministro per il tesoro, saranno fissati, per ogni esercizio finanziario, la misura massima del predetto compenso ed il contingente numerico dei corrispondenti. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all', fisserà per ogni esercizio finanziario la misura del compenso forfettario per ogni località ed in base all'entità del lavoro.
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