Art. 1 · LEGGE 16 maggio 1956, n. 562

Art. 1

LEGGE 16 maggio 1956, n. 562

In vigore dal 10 lug 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: All'espletamento dei compiti relativi al collocamento della mano d'opera nel territorio della Repubblica si provvede, sia con il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sia con i "Collocatori" di cui al successivo e con i "Corrispondenti" previsti al successivo . Oltre alle funzioni indicate nell'art. 23 del citato decreto Presidenziale, il personale, i "Collocatori" ed i "Corrispondenti" di cui al precedente comma svolgono i compiti che nel settore della previdenza e della assistenza sociale sono ad essi affidati da Istituti ed Enti previdenziali entro i limiti e con le modalità stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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