Art. 5 · LEGGE 16 maggio 1956, n. 504

Art. 5

LEGGE 16 maggio 1956, n. 504

In vigore dal 16 giu 1956
Le attività e le passività del cessato settore unico per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari sono devolute ai settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituiti con l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, rispettivamente in proporzione alle percentuali del 34,71 per cento, dei 28,85 per cento e del 36,44 per cento.
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