Art. 4
LEGGE 16 maggio 1956, n. 504
In vigore dal 11 feb 1958
Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono elevati, con decorrenza dal 1 agosto 1954, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni:
assegni: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 mensili per il coniuge; lire 1430 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.
È applicata a favore della gestione predetta, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dell'1 per cento delle retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.
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