Art. 3 · LEGGE 16 maggio 1956, n. 504

Art. 3

LEGGE 16 maggio 1956, n. 504

In vigore dal 16 giu 1956
Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1 luglio 1954, sono elevati dalla stessa data, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni: assegni: lire 3120 mensili per ciascun figlio lire 2496 mensili per il coniuge; lire 1716 mensili per ciascun ascendente; contributo: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.
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