Art. 8
LEGGE 16 maggio 1956, n. 493
In vigore dal 27 giu 1956
Accettazione del contrassegno - Opposizioni -
Decisione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale
Il Ministero dell'interno, nei tre giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all', il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
Sono sottoposte all'Ufficio elettorale centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile con quello che abbiano presentato: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono esseri in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio elettorale centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.
Storico versioni
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