Art. 7 · LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

Art. 7

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Norme per il deposito del contrassegno Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.
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