Art. 5
LEGGE 16 maggio 1956, n. 493
In vigore dal 27 giu 1956
Modalità per l'assegnazione dei seggi ai singoli Collegi
L'assegnazione del numero dei seggi ai singoli Collegi, di cui alla tabella A allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificata dal punto V della legge 31 marzo 1953, n. 148 della presente legge è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
Storico versioni
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