Art. 49
LEGGE 16 maggio 1956, n. 493
In vigore dal 27 giu 1956
Ferie retribuite ai lavoratori incaricati
di funzioni presso gli uffici elettorali
In occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.
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