Art. 49 · LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

Art. 49

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Ferie retribuite ai lavoratori incaricati di funzioni presso gli uffici elettorali In occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.
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