Art. 44 · LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

Art. 44

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Divieto di elargizioni Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di danaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.
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