Art. 40 · LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

Art. 40

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale Copia per la Prefettura. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'art. 58 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.
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