Art. 31
LEGGE 16 maggio 1956, n. 493
In vigore dal 27 giu 1956
Voti contestati
Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 34.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
Le operazioni di controllo, di cui al n. 3) del primo comma dell'art. 50 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, debbono essere effettuate tenendo conto del numero dei voti di lista validi, dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati.
Storico versioni
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