Art. 31 · LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

Art. 31

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Voti contestati Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 34. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti. Le operazioni di controllo, di cui al n. 3) del primo comma dell'art. 50 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, debbono essere effettuate tenendo conto del numero dei voti di lista validi, dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati.
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