Art. 30
LEGGE 16 maggio 1956, n. 493
In vigore dal 27 giu 1956
Voti nulli
Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.
Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall' del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, modificato dall' della presente legge, o che non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35 dello stesso testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-05-16;493#art-30