Art. 20
LEGGE 16 maggio 1956, n. 493
In vigore dal 27 giu 1956
Esclusione dalla nomina a componenti di seggio
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
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