Art. 19 · LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

Art. 19

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Nomina degli scrutatori La nomina degli scrutatori deve essere effettuata dalla Commissione elettorale comunale, a norma dell' del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, tra il ventesimo ed il decimo giorno precedente quello della votazione, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati. Gli scrutatori devono essere in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare.
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