Art. 11 · LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

Art. 11

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Esame delle liste dei candidati L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'; 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli ; 3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei deputati assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi; 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati, che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.
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