Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 22 giu 1956
Il servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito sarà assunto dall'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato a partire dall'esercizio finanziario 1956-57 e le relative rate saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa.
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