Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 apr 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze per i Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, con la seguente modificazione: "All', primo comma, le parole: 15 marzo 1956, sono sostituite dalle parole: 31 marzo 1956". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 aprile 1956 GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO
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