Art. 2
LEGGE 14 aprile 1956, n. 307
In vigore dal 25 ott 1956
Per assicurare all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani il finanziamento necessario per l'attuazione dei propri scopi istituzionali, si provvede oltre che con i mezzi e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, con un contributo integrativo di quello base, previsto dall'art. 24, comma secondo, della legge 20 agosto 1950, n. 860, dovuto dai datori di lavoro soggetti al contributo stesso, da calcolarsi nella misura massima dello 0,20 per cento sugli elementi di retribuzione costituenti la base imponibile ai fini della determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie.
Tale contributo è accertato e riscosso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le stesse modalità previste per i contributi integrativi relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, esso è determinato annualmente, salvo quanto disposto dal precedente , comma, terzo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze di gestione dell'Ente nazionale per l'assistenza, agli orfani dei lavoratori italiani.
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