Art. 1
LEGGE 4 aprile 1956, n. 212
In vigore dal 1 gen 2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147
.
Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di, convocazione dei comizi.
Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-04-04;212#art-1