Art. 8 · LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

Art. 8

LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

In vigore dal 13 mag 1956
Il comune di Venezia è autorizzato a comprendere nel piano di risanamento di cui al regio decreto 27 maggio 1940 ed in quello particolareggiato, che dovrà in prosieguo sostituirlo ai sensi dell' della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future. Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire alla edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed ai regolamenti vigenti nel Comune stesso. Il Comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari quelle aree che verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione, in conformità a quanto stabilito nel piano di risanamento. Per tale vincolo verrà corrisposta ai proprietari una indennità con le norme della presente legge.
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