Art. 22 · LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

Art. 22

LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

In vigore dal 13 mag 1956
Alla copertura della spesa di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-1957 sarà provveduto mediante riduzione di lire 150 milioni del fondo speciale iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 150 milioni del corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1956-57.
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