Art. 20 · LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

Art. 20

LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

In vigore dal 13 mag 1956
Per le opere previste dai precedenti , il comune di Venezia, è ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, numero 408, e 3 agosto 1949, n. 589.
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