Art. 19 · LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

Art. 19

LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

In vigore dal 13 mag 1956
I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato per capitali ed interessi. L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreti del Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale;
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