Art. 18 · LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

Art. 18

LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

In vigore dal 13 mag 1956
Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole, fognature, impianti igienicosanitari e di illuminazione; nella sistemazione della viabilità; nella estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; nelle opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.
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