Art. 14
LEGGE 31 marzo 1956, n. 294
In vigore dal 13 mag 1956
Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati e in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisori, pavimenti e soffitti godranno di tutte le agevolazioni tributarie vigenti nel territorio nazionale per gli edifici costruiti nei medesimo periodo di tempo, purchè l'esecuzione sia stata richiesta in applicazione della presente legge e del piano di risanamento, e nei termine previsto per l'attuazione di quest'ultimo o del piano particolareggiato di cui all'.
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