Art. 11 · LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

Art. 11

LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

In vigore dal 13 mag 1956
La procedura abbreviata è regolata dalle seguenti norme: a) il prefetto della Provincia, in seguito a richiesta del comune di Venezia, dispone perchè, in contraddittorio col Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza ed in base alle norme di valutazione di cui all'art. 9, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'Albo degli ingegneri della provincia di Venezia, determina, la somma che deve depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni; b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di cui sopra; c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo; d) il decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni; e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate; f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva; g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita all'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione, debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 9 della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;294#art-11