Art. 10 · LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

Art. 10

LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

In vigore dal 13 mag 1956
Per l'esecuzione delle espropriazioni degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita con la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo. Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.
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