Art. 8
LEGGE 31 marzo 1956, n. 293
In vigore dal 4 apr 1965
Il Fondo, di cui al precedente , è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.
L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualità di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1964
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