Art. 6 · LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

Art. 6

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 4 apr 1965
Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al Comitato di cui al precedente : a) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo; b) deliberare sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi; c) dare parere sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione della presente legge; d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci annuali e sui bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo. e) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo. (1) f) fare proposte in ordine alla determinazione dei contributi dovuti al Fondo .
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