Art. 1 · LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

Art. 1

LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

In vigore dal 4 apr 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio 1949, a decorrere dalla data d'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica assume la denominazione di "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private. Il Fondo costituisce una, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha, lo scopo di provvedere al trattamento per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e da aziende elettriche private .
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