Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949.
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Protocollo
Art. 1 ALLEGATO Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario concluso tra la Repu Art. 2 Il Governo della Repubblica Argentina faciliterà entro i limiti delle facoltà che normalme Art. 3 La Repubblica italiana comprerà e la Repubblica Argentina venderà, in conformità alle cond Art. 4 Il Governo della Repubblica italiana faciliterà, entro i limiti delle facoltà che normalme Art. 5 Il Governo italiano assicura che tutti i prodotti argentini che in applicazione del presen Art. 6 Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti nelle liste A e B, tra Art. 7 I contingenti previsti nelle liste A e B del presente Accordo avranno valore per un period Art. 8 I Governi Contraenti costituiranno con sede in Buenos Aires una Commissione mista consulti Art. 9 Ambedue i Governi procederanno alla designazione di una Commissione mista che avrà il comp Art. 10 Tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette fra la Repubbli Art. 11 Tutti i pagamenti ai quali si riferisce l'art. 10 saranno effettuati per il credito o il d Art. 12 Il conto aperto in virtù di quanto stabilito al primo capoverso dell'art. 11 potrà present Art. 13 Il saldo totale che presenti il "Conto generale dollari C.A.I." al quale si riferisce l'ar Art. 14 Alla scadenza del presente Accordo i pagamenti originati dalla liquidazione degli impegni Art. 15 L'Ufficio italiano dei Cambi telegraferà giornalmente al Banco Central de la Republica Arg Art. 16 Ai fini di quanto stabilito nel presente Accordo, per convertire gli importi in dollari C. Art. 17 Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo nel: a) vigilare che i trasferimenti di fondi fra Art. 18 I pagamenti previsti alla lettera b) dell'articolo precedente comprendono: a) pagamenti co Art. 19 L'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Republica Argentina fisseranno le m Art. 20 Le merci originarie di terzi Paesi, che non siano state oggetto di lavorazione in uno dei Art. 21 Le Alte Parti Contraenti esamineranno nuovamente le disposizioni del presente Accordo, al Art. 22 Al fine di facilitare il finanziamento di importazioni nella Repubblica Argentina di prodo Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360