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Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo
LEGGE · n. 324
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo
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26 articoli
Protocollo
Art. 1
ALLEGATO Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario concluso tra la Repu
Art. 2
Il Governo della Repubblica Argentina faciliterà entro i limiti delle facoltà che normalme
Art. 3
La Repubblica italiana comprerà e la Repubblica Argentina venderà, in conformità alle cond
Art. 4
Il Governo della Repubblica italiana faciliterà, entro i limiti delle facoltà che normalme
Art. 5
Il Governo italiano assicura che tutti i prodotti argentini che in applicazione del presen
Art. 6
Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti nelle liste A e B, tra
Art. 7
I contingenti previsti nelle liste A e B del presente Accordo avranno valore per un period
Art. 8
I Governi Contraenti costituiranno con sede in Buenos Aires una Commissione mista consulti
Art. 9
Ambedue i Governi procederanno alla designazione di una Commissione mista che avrà il comp
Art. 10
Tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette fra la Repubbli
Art. 11
Tutti i pagamenti ai quali si riferisce l'art. 10 saranno effettuati per il credito o il d
Art. 12
Il conto aperto in virtù di quanto stabilito al primo capoverso dell'art. 11 potrà present
Art. 13
Il saldo totale che presenti il "Conto generale dollari C.A.I." al quale si riferisce l'ar
Art. 14
Alla scadenza del presente Accordo i pagamenti originati dalla liquidazione degli impegni
Art. 15
L'Ufficio italiano dei Cambi telegraferà giornalmente al Banco Central de la Republica Arg
Art. 16
Ai fini di quanto stabilito nel presente Accordo, per convertire gli importi in dollari C.
Art. 17
Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo nel: a) vigilare che i trasferimenti di fondi fra
Art. 18
I pagamenti previsti alla lettera b) dell'articolo precedente comprendono: a) pagamenti co
Art. 19
L'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Republica Argentina fisseranno le m
Art. 20
Le merci originarie di terzi Paesi, che non siano state oggetto di lavorazione in uno dei
Art. 21
Le Alte Parti Contraenti esamineranno nuovamente le disposizioni del presente Accordo, al
Art. 22
Al fine di facilitare il finanziamento di importazioni nella Repubblica Argentina di prodo