Art. 56
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 11 mag 1956
Il presidente, dopo aver esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso; invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.
Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma precedente e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri del Consiglio, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio di presentarsi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare di essere legittimamente impedito, sarà proceduto in sua assenza.
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